Come noto, le unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. L’attività dello studio si concentra tanto sulla fase prodromica rispetto alla stipula dell’unione civile – e, dunque, relativa all’attività di consulenza prestata a chi volesse meglio approfondire gli aspetti della nuova normativa – quanto sulla fase patologica, ovvero allo scioglimento dell’unione civile.
La già citata legge 20 maggio 2016 n. 76, inoltre, disciplina la convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti molti dei diritti riconosciuti ai coniugi uniti in matrimonio (ad esempio in caso di malattia o ricovero viene riconosciuto il diritto reciproco di visita e di assistenza, in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza; il diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto, etc).
Lo Studio Legale Mocerino fornisce assistenza e consulenza ai conviventi di fatto al fine di far comprendere, ed applicare al meglio, gli strumenti offerti dalla nuova normativa, ivi compresa la possibilità di redigere i c.d. contratti di convivenza ex art. 1, comma 50, l. 76/2016. Tali contratti sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. In altri termini, i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, che lo Studio Legale Mocerino valuta caso per caso, a seconda delle diverse fattispecie, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza.